Maternità e contribuzione: non si riduce il diritto a pensione
- 23 apr 2023
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Maternità: il calcolo della contribuzione al di sotto del minimale figurativo
L’INPS specifica alcuni aspetti riguardanti la situazione contributiva per il congedo di maternità e paternità: in particolar modo il Decreto Legge n. 463/1983, articolo 7, comma 2, prevede che il numero di contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell’anno solare, è pari a quello delle settimane dell’anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l’accredito figurativo, purché sia erogata, dovuta o ancora accreditata figurativamente, una retribuzione non inferiore al 40% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).
Il minimo limite per quanto concerne la retribuzione giornaliera non può così essere inferiore al 9,50% del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD in vigore il 1° gennaio di ciascun anno.
Nel caso contrario sarà accreditato un numero di contributi settimanali pari a una divisione arrotondata per eccesso tra la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell’anno, e la retribuzione figurativa minima affinché sia possibile ottenere la contribuzione pensionistica.
Ciò significa che quando la retribuzione di riferimento è inferiore al minimo, l’accredito della contribuzione avviene tenendo conto di un meccanismo proporzionale ossia secondo il criterio della “contrazione contributiva”.
Fermo restando che non sono soggetti a tale meccanismo i lavoratori domestici, gli operai agricoli, gli apprendisti, e i soggetti che hanno svolto il servizio militare, ora l’INPS, a seguito di chiarimenti del MLPS aggiunge altre casistiche per le quali il criterio della contrazione contributiva non sarà valido.
Contrazione contributiva contraria ai principi costituzionali in caso di maternità e paternità
Il dubbio sulla contrazione contributiva sorge relativamente al periodo di maternità e paternità, in quanto seguendo tale logica si paventerebbe proprio una contrazione contributiva; a seguito di parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tale logica è stata esclusa, in quanto il valore riconosciuto alla maternità da un punto di vista costituzionale, e tenuto conto delle tutele rafforzate messe in campo dal Legislatore, non possono trovare applicazione delle disposizioni che riducono o limitano l’accredito figurativo.
In base a tale parere ministeriale, l’Istituto Previdenziale con il Messaggio suddetto sottolinea che non rientrano nell’ambito di applicazione della cd. “contrazione contributiva” non solo il semplice istituto di maternità e paternità, ma tutti gli eventi che riguardano maternità e paternità per i quali sia previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa, sia all’interno che all’esterno del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla collocazione temporale dell’evento tutelato, per cui anche per i periodi antecedenti al D.Lgs. n. 151/2001.
Esclusioni dalla contrazione contributiva
Per tale ragione, l’INPS nell’elaborazione del conto assicurativo terrà conto di tali principi, escludendo dal controllo del minimale retributivo sia per il diritto che per la misura a pensione specifici eventi di maternità e paternità, sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro, ossia:
maternità e astensione facoltativa;
maternità e paternità ex L. n. 53/2000;
maternità e congedi;
astensione obbligatoria extra rapporto di lavoro;
paternità obbligatoria sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro;
paternità facoltativa sia all’interno che al di fuori del rapporto di lavoro;
altre casistiche particolari di maternità per specifiche categorie professionali.
Secondo quanto specificato dall’INPS, continueranno però ad essere sottoposti al controllo del minimale retributivo:
congedi per malattia del bambino di età inferiore a tre anni, ai sensi del D.Lgs. n. 151/2001, articolo 49, comma 1;
permessi mensili per figli con handicap grave di cui al D.Lgs. n. 151/2001, articolo 42, commi 2 e 3, che fanno riferimento alla L. n. 104/1992, articolo 33, comma 3;
permessi mensili fruiti dal lavoratore con handicap grave di cui alla L. n. 104/1992, articolo 33, comma 6;
e permessi mensili per assistenza a parenti e affini entro il terzo grado con handicap grave di cui alla L. n. 104/1992, articolo 33, comma 3.
Lo studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.



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